La riforma dello sport: cosa cambia?

La riforma dello sport: cosa cambia?

La Riforma dello Sport (d.lgs. n.36/2021 e s.m.i.) entrerà finalmente in vigore il 1° luglio 2023 in seguito alle ultime disposizioni riportate nel “Decreto Milleproroghe”. Questa Riforma, iniziata durante il covid, e successivamente modificata più volte (influenzata anche dall’onda emotiva che vedeva gli sportivi in quel periodo senza compensi e senza tutele strutturali), andrà a modificare in particolare lo sport dilettantistico nella sua forma e nella sua sostanza per quanto riguarda la natura giuridica e funzionale delle società ed associazioni, ed il trattamento degli atleti e dei collaboratori. Lo sport dilettantistico a “pane e salame” che abbiamo conosciuto non esisterà più. Ciò comporterà maggiori garanzie e tutele per i praticanti ed al contempo maggiori oneri per le società ed associazioni costituite per lo più da volontari.

Nuove regole per le attività sportive dilettantistiche

In primo luogo, la riforma amplia la categoria di interesse del comparto sport. La nuova riforma del lavoro sportivo concede finalmente l’iscrizione al Registro delle attività sportive dilettantistiche alle cooperative e agli Enti iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), laddove esercenti come attività di interesse generale l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche.

L’iscrizione al Registro da parte delle società e associazioni sportive dilettantistiche (tenuto dal Dipartimento dello sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per il tramite di Sport e salute SPA) è un requisito fondamentale per avere il riconoscimento di detto status ed avvalersi dei benefici di legge. Il nuovo Registro va a sostituire il Registro CONI.

Il dettato normativo stabilisce che le società ed associazioni sportive dilettantistiche nel proprio atto costitutivo e nello statuto devono riportare la dicitura sportiva, così come nell’oggetto sociale. Vi è assenza di fine di lucro. Eventuali utili ed avanzi di gestione sono destinati all’incremento del patrimonio. È vietata la distribuzione di utili ed avanzi ai soci e collaboratori anche in caso di recesso e scioglimento del rapporto. Il rimborso al socio del capitale è previsto solo per le società costituite con la forma cooperativa o a mutualità prevalente di cui all’articolo 2512 del Codice Civile.

Novità per i lavoratori sportivi

Il Decreto Legislativo amplia la nozione di lavoratore sportivo, al fine di includere anche nuove figure, necessarie e strumentali allo svolgimento delle attività sportive. Tra le nuove figure, vi sono ad esempio manager, addetti agli arbitri, segretari generali, osservatori, data scientists e collaboratori tesserati che svolgono mansioni necessarie allo svolgimento delle attività.

Il provvedimento prevede nell’area del dilettantismo l’instaurazione di rapporti lavoro sportivo autonomo, nella forma di collaborazione coordinata e continuativa. È previsto un massimo di 18 ore settimanali, escluso il tempo delle manifestazioni. Il testo prevede la digitalizzazione degli adempimenti connessi alla costituzione dei rapporti di lavoro sportivo. Tali adempimenti andranno eseguiti attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

Per quanto riguarda i compensi da lavoro sportivo dilettantistico, il trattamento contributivo e previdenziale, il Decreto prevede le seguenti novità:

  • esclusione del recupero contributivo per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima del 1° luglio 2023;
  • esenzione totale dagli obblighi fiscali e contributivi, applicabile fino a 5.000 euro di reddito del lavoratore autonomo, per l’area del dilettantismo;
  • per i compensi superiori a 5.000 euro e fino a 15.000 euro, resta applicabile l’esenzione IRPEF mentre sono dovuti i contributi previdenziali all’INPS. Invece, oltre i 15.000 euro di reddito sarà dovuta sia l’aliquota IRPEF che i contributi previdenziali, sia per l’area del dilettantismo che per gli atleti fino a 23 anni nel settore professionistico. Il limite vale anche per tutto il periodo d’imposta 2023, anche se la riforma entra in vigore dal 1° luglio, come stabilito dal Decreto Milleproroghe 2023 convertito in Legge;
  • modifica dell’aliquota contributiva per i dilettanti al 25%, saranno considerati il 50% dei compensi fino al 31 dicembre 2027;
  • ai premi riconosciuti ai tesserati dilettanti per risultati nelle competizioni sportive si applica la ritenuta alla fonte del 20%.

La prestazione dilettantistica svolta dal lavoratore dipendente della pubblica amministrazione non potrà essere oggetto di remunerazione ad esclusione dei rimborsi spese documentati per spese relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente e salvo l’ipotesi in cui la remunerazione di quella prestazione sia stata preventivamente autorizzata dall’amministrazione di appartenenza.

Il contratto del c.d. “direttore di gara” (e delle qualifiche similari preposte a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive) deve essere stipulato dalla Federazione sportiva nazionale o dalla Disciplina sportiva associata o dall’Ente di promozione sportiva competente.

Abolizione del vincolo sportivo nel dilettantismo

La nuova riforma del lavoro sportivo prevede l’abolizione del vincolo sportivo (tesseramento pluriennale) dal 1° luglio 2023, nell’area del dilettantismo. I vincoli in vigore restano tali fino al 1° luglio 2024. Il Decreto dispone che in questo lasso di tempo le Federazioni devono aggiornare i propri regolamenti. A partire dal 1° luglio di quest’anno i nuovi tesseramenti avranno durata annuale e dovranno essere rinnovati di stagione in stagione.

Prestazioni sportive dei volontari

Il Decreto definisce “volontari” coloro i quali mettono a disposizione il proprio tempo e capacità in forma spontanea e gratuita. Possono avvalersi di volontari le società ed associazioni, le Federazioni, le DSA, gli EPS, il CONI, il CIP e Sport e salute S.p.A.

Non sono ammesse retribuzioni (proprio perché non è prevista una forma di lavoro), sono previsti rimborsi spese documentati che non concorrono a formare il reddito del percipiente

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